Flat Preloader Icon

Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 1° maggio 2020

Visto l’art.32 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.

Data:
3 Maggio 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 1° maggio 2020

Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio
sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro
della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio
2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020,
dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22
marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020;
Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l’articolo
2
1, comma 1, secondo cui “per contenere e contratare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, … possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure
tra quelle di cui al comma 2”, nonchè il successivo articolo 3, comma
1, che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro
territorio o in una parte di esso” di introdurre misure ulteriormente
restrittive;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del
26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6
del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n°
11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell’1.4.2020, n°14 del
3.4.2020, n°15 dell’8.4.2020, n°16 dell’11 aprile 2020, n°17 del 18
aprile 2020, n°18 del 30 aprile 2020 e n. 19 del 1° Maggio 2020
adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene
e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè le note
interpretative delle Ordinanze;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra
gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l’efficacia delle misure del
precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con
decreto del 22 aprile 2020;
Ritenuto che il citato decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto
meno, inibito l’operatività del potere di ordinanza contingibile e
urgente ai fini della adozione di misure adeguate e proporzionali
alla situazione epidemiologica ed economica del territorio della
Regione, tenuto conto del superiore interesse alla salute pubblica e
all’esercizio delle libertà costituzionali;
Considerato che nell’Ordinanza n. n°18 del 30 aprile 2020 sono stati riscontrati
alcuni refusi;
Ritenuto di dover proceder alla relativa rettifica:
ORDINA
Art. 1
(rettifica di disposizoni dell’ordinanza n.18/2020)
All’articolo 9 secondo capoverso dell’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 è
eliminato l’inciso “previa comunicazione al Prefetto”.
All’articolo 12 comma 1 lett. b) dell’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 le parole
3
“con l’adozione delle medesime cautele indicate all’articolo 9, comma 1 lett. b) della
presente ordinanza” sono sostituite dalle parole “con l’adozione delle medesime
cautele indicate all’articolo 11, comma 1 lett. b) della presente ordinanza”
All’articolo 13 primo capoverso dell’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 le parole
“degli obblighi di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle parole “degli obblighi di cui
all’articolo 11”
All’articolo 16 ultimo capoverso, le parole “nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 9, co. 1 lett. b)” sono sostituite dalle parole “nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’articolo 11, co. 1 lett. b)”
Art. 2
(disposizioni sulla efficacia delle misure)
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta
le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020
compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche
con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli
adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente
ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni
centoventi.

 

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2020, 21:55

X