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Ministero della Salute Ord. n. 16 del 16 agosto 2020

Il Ministro della Salute Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.

Data:
17 Agosto 2020

Ministero della Salute Ord. n. 16 del 16 agosto 2020

Il Ministro della Salute
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in
particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Preso atto della comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello
sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di
categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza;
Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro dello sviluppo economico;
EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura
spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche,
sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi,
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive
o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di
cui ai punti a) e b).
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge
25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e
comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2020.

Ultimo aggiornamento

17 Agosto 2020, 12:47

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