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Ord. n. 20-20 Misure di contenimento emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL SINDACO   Visto il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (Pubblicato in G.

Data:
25 Febbraio 2020

Ord. n. 20-20 Misure di contenimento emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL SINDACO

 

Visto il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 23-2-2020);

Visto l’art. 2 del citato D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto l’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 che consente l’adozione di misure cautelative in virtù dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020:
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 23-2-2020);

Considerato che nel summenzionato Decreto sono stati individuati i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

  1. Bertonico;
  2. Casalpusterlengo;
  3. Castelgerundo;
  4. Castiglione D’Adda;
  5. Codogno;
  6. Fombio;
  7. Maleo;
  8. San Fiorano;
  9. Somaglia;
  10. Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

  1. Vo’.

Considerato, inoltre, che a seguito dell’interruzione di tutte le attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria si prevede un rilevante flusso di residenti rientranti in Sicilia e, pertanto, potenzialmente anche nel territorio comunale;

Visti i casi già verificatisi e relativi ai vicini Comuni di S. Agata Militello e San Fratello, ove già alcuni cittadini si trovano in isolamento volontario al fine di scongiurare la potenziale presenza e l’eventuale propagazione del virus;

Visto l’art. 50 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

ORDINA

Che tutti i cittadini e/o turisti provenienti e/o transitati negli ultimi 14 giorni nei Comuni lombardi di : a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini, nonché dal Comune veneto di: a) Vo’ che entrano nel territorio Comunale sono obbligati a rimanere in isolamento per almeno 14 giorni presso il proprio domicilio (dimora di privata proprietà e/o strutture ricettive) ed a comunicare tale circostanza al proprio Medico di Famiglia o, se non residenti, ad un Medico di Base, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ed al Comando di Polizia Locale ai fini dell’adozione di ogni ulteriore misura necessaria;

INVITA

 

tutti i cittadini e/o turisti e/o visitatori provenienti o transitati negli ultimi 14 giorni nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Liguria che entrano nel territorio Comunale ad osservare un periodo di isolamento volontario per almeno 14 giorni presso il proprio domicilio (dimora di privata proprietà e/o strutture ricettive) ed a comunicare il proprio ingresso nel territorio comunale al proprio Medico di Famiglia o, se non residenti, ad un Medico di Base, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ed al Comando di Polizia Locale che, di conseguenza, ove ritenuto opportuno, attiveranno ogni più idoneo protocollo di propria competenza;

ORDINA

ai titolari delle strutture ricettive operanti nel territorio comunale di comunicare a partire dalla data odierna al Comando di Polizia Locale la presenza di eventuali clienti provenienti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Liguria

AVVISA

Che l’inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’ art. 650 del codice penale.

Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro

 

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità quali:

  • Lavarsi spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche;
  • Evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche;
  • Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, possibilmente con il gomito e non con le mani;
  • Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
  • Contattare il proprio medico di famiglia o il numero di emergenza 112 o 1500 in caso di febbre, tosse, difficoltà respiratorie e mal di gola e non recarsi al Pronto Soccorso o negli ambulatori medici;

 

IL SINDACO
F.to Dr. Ignazio Alfonso Spano’

Ultimo aggiornamento

10 Marzo 2020, 15:38

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